SINDACATI COERENTI E SINDACATI IN PREDA AD UNA CRISI DI NERVI
Torino 21.11.2018
L’esigenza di produrre, per la prima volta, un comunicato congiunto CGIL e CSA dell’Ente Regione Piemonte, nasce dalla necessità di informare CORRETTAMENTE le colleghe ed i colleghi regionali sulle modalità di relazione con l’Amministrazione regionale sui temi Contrattuali.
1) Dal 21 maggio 2018 il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, stabilisce nuove regole del rapporto con la CONTROPARTE nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali. Questo CCNL non è stato firmato dall’UGL quindi questa sigla non è rappresentativa al tavolo con l’Amministrazione regionale e pertanto non ha titolo a firmare alcun documento tra le parti, ma presenzia alle trattative con un eletto in assemblea RSU.
2) Nel corso dell’Assemblea RSU del 19.11.2018, TUTTE le sigle sindacali e tutti gli eletti RSU hanno approvato una MOZIONE, redatta in seduta stante dal Coordinatore RSU (Nicola FRANZESE), nel quale viene sostanzialmente assunto quanto segue:
Qualora il DPCM non fosse adottato nella seduta del 22/11/2018, la Delegazione trattante RSU Categorie chiede di essere ricevuta dalla Giunta regionale nella seduta di venerdì 23/11/2018, così come chiede al Presidente del Consiglio regionale, identicamente, un’audizione con l’Assemblea regionale per evidenziare a tutti i Sigg. Consiglieri la situazione che richiede uno sforzo congiunto degli organi della Regione per una positiva e rapida soluzione del problema. In assenza di risposta, l’Assemblea RSU, su mandato dell’Assemblea del Personale delle Categorie dell’Ente del 3 luglio 2018, riprenderà lo stato di agitazione sospeso al momento della sottoscrizione dell’intesa politica del 1° agosto 2018 di cui sopra, al fine di garantire quanto più volte politicamente assicurato, e cioè di assicurare e rendere disponibili le risorse per il salario accessorio del Personale delle categorie dell’Ente in misura tale da assicurare quanto meno il mantenimento del salario accessorio pro capite
3) la PRE–INTESA siglata da CGIL e CSA il 6.11.2018, ha come riferimento unicamente gli aspetti oggetto di contrattazione sul tema della “Disciplina delle posizioni organizzative del ruolo della Giunta e del Consiglio regionale”.
Vale la pena ricordare che l’Amministrazione ha l’esclusiva competenza sugli aspetti connessi all’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, fatto salvo, l’OBBLIGO contrattuale di:
a) CONFRONTARSI con CGIL CISL UIL CSA e l’RSU su questi aspetti tematici:
-i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; -i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
Il CONFRONTO consente ai soggetti succitati di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. In data 6 novembre si è conclusa tale fase e le OO.SS. hanno formalizzato le proprie posizioni, acquisite agli atti dall’Amministrazione.
b) CONTRATTARE con CGIL CISL UIL CSA e l’RSU su questi aspetti tematici:
-i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa (lettera v) dell’art. 7, comma 4, del CCNL).
Il CCNL prevede che qualora non si raggiunga l'accordo su questo punto ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10 del CCNL, l’Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sul punto di che trattasi oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
Quindi in considerazione del fatto che, pur non avendo ancora quantificato il Fondo salario accessorio 2018, l’Amministrazione intendeva procedere autonomamente, senza peraltro aver rispettato i tempi previsti dalla CONTRATTAZIONE e che, qualora lo avesse fatto, le OO.SS. avrebbero dovuto ricorrere al GIUDICE DEL LAVORO imputando loro una attività antisindacale, al tavolo è stata trovata questa mediazione:
L’esigenza di produrre, per la prima volta, un comunicato congiunto CGIL e CSA dell’Ente Regione Piemonte, nasce dalla necessità di informare CORRETTAMENTE le colleghe ed i colleghi regionali sulle modalità di relazione con l’Amministrazione regionale sui temi Contrattuali.
1) Dal 21 maggio 2018 il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, stabilisce nuove regole del rapporto con la CONTROPARTE nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali. Questo CCNL non è stato firmato dall’UGL quindi questa sigla non è rappresentativa al tavolo con l’Amministrazione regionale e pertanto non ha titolo a firmare alcun documento tra le parti, ma presenzia alle trattative con un eletto in assemblea RSU.
2) Nel corso dell’Assemblea RSU del 19.11.2018, TUTTE le sigle sindacali e tutti gli eletti RSU hanno approvato una MOZIONE, redatta in seduta stante dal Coordinatore RSU (Nicola FRANZESE), nel quale viene sostanzialmente assunto quanto segue:
Qualora il DPCM non fosse adottato nella seduta del 22/11/2018, la Delegazione trattante RSU Categorie chiede di essere ricevuta dalla Giunta regionale nella seduta di venerdì 23/11/2018, così come chiede al Presidente del Consiglio regionale, identicamente, un’audizione con l’Assemblea regionale per evidenziare a tutti i Sigg. Consiglieri la situazione che richiede uno sforzo congiunto degli organi della Regione per una positiva e rapida soluzione del problema. In assenza di risposta, l’Assemblea RSU, su mandato dell’Assemblea del Personale delle Categorie dell’Ente del 3 luglio 2018, riprenderà lo stato di agitazione sospeso al momento della sottoscrizione dell’intesa politica del 1° agosto 2018 di cui sopra, al fine di garantire quanto più volte politicamente assicurato, e cioè di assicurare e rendere disponibili le risorse per il salario accessorio del Personale delle categorie dell’Ente in misura tale da assicurare quanto meno il mantenimento del salario accessorio pro capite
3) la PRE–INTESA siglata da CGIL e CSA il 6.11.2018, ha come riferimento unicamente gli aspetti oggetto di contrattazione sul tema della “Disciplina delle posizioni organizzative del ruolo della Giunta e del Consiglio regionale”.
Vale la pena ricordare che l’Amministrazione ha l’esclusiva competenza sugli aspetti connessi all’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, fatto salvo, l’OBBLIGO contrattuale di:
a) CONFRONTARSI con CGIL CISL UIL CSA e l’RSU su questi aspetti tematici:
-i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; -i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
Il CONFRONTO consente ai soggetti succitati di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. In data 6 novembre si è conclusa tale fase e le OO.SS. hanno formalizzato le proprie posizioni, acquisite agli atti dall’Amministrazione.
b) CONTRATTARE con CGIL CISL UIL CSA e l’RSU su questi aspetti tematici:
-i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa (lettera v) dell’art. 7, comma 4, del CCNL).
Il CCNL prevede che qualora non si raggiunga l'accordo su questo punto ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10 del CCNL, l’Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sul punto di che trattasi oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
Quindi in considerazione del fatto che, pur non avendo ancora quantificato il Fondo salario accessorio 2018, l’Amministrazione intendeva procedere autonomamente, senza peraltro aver rispettato i tempi previsti dalla CONTRATTAZIONE e che, qualora lo avesse fatto, le OO.SS. avrebbero dovuto ricorrere al GIUDICE DEL LAVORO imputando loro una attività antisindacale, al tavolo è stata trovata questa mediazione:
(estratto della Pre-Intesa)
Considerato che i bandi per l'assegnazione degli incarichi secondo la nuova disciplina dell'area delle posizioni organizzative potranno essere pubblicati solamente a seguito della determinazione delle risorse per le posizioni organizzative e per il Fondo per il salario accessorio 2018, e di conseguenza avranno effetti economici dal 2019.
Le parti concordano che l’applicazione dell’art 10 della suddetta disciplina, nella parte oggetto di contrattazione, è condizionata all’approvazione del Fondo per il salario accessorio 2018, integrato con le risorse aggiuntive necessarie all’equiparazione salariale del personale trasferito ex l.r. 23/2015, ed il cui importo garantisca a tutti i dipendenti il salario accessorio del 2017 percepito dal personale regionale “storico”, al netto delle economie derivanti dal fondo dell’anno precedente.
Le parti rimandano alla specifica contrattazione di cui alla lettera lettera v) dell’art. 7, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018, le modalità con cui incentivare ulteriormente l’effettivo esercizio delle responsabilità di procedimento, anche valutando la revisione delle percentuali di cui all’art. 10 in materia di retribuzione di risultato, nonché la coerente modifica del sistema di valutazione delle prestazioni.
4) la Pre-Intesa significa pertanto che:
-il FONDO ACCESSORIO 2018 dovrà prevedere le risorse necessarie a far sì che
nessun dipendente possa avere un salario accessorio inferiore a quanto previsto nel FONDO ACCESSORIO 2017. Al ‘netto delle economie’ significa che, se tecnicamente l’Amministrazione è tenuta a non considerare nel 2018 le economie utilizzate nel 2017 (1.880.000,00), dovrà comunque considerare le economie accertate nel corso dell’anno ed al momento non quantificate.
-se verrà incentivato, previa contrattazione, l’effettivo esercizio delle responsabilità di procedimento, la modifica eventuale del sistema di valutazione delle prestazioni riguarda esclusivamente il personale di Categoria D con Posizione, e non tutto il restante personale delle categorie.
Chiariti questi presupposti, appare incomprensibile, fuorviante, menzognero e privo di fondamento, oltre che offensivo, il contenuto del comunicato sindacale del 20 novembre 2018 a firma CISL UIL UGL.
CGIL Ente Regione Piemonte - CSA Ente Regione Piemonte
Considerato che i bandi per l'assegnazione degli incarichi secondo la nuova disciplina dell'area delle posizioni organizzative potranno essere pubblicati solamente a seguito della determinazione delle risorse per le posizioni organizzative e per il Fondo per il salario accessorio 2018, e di conseguenza avranno effetti economici dal 2019.
Le parti concordano che l’applicazione dell’art 10 della suddetta disciplina, nella parte oggetto di contrattazione, è condizionata all’approvazione del Fondo per il salario accessorio 2018, integrato con le risorse aggiuntive necessarie all’equiparazione salariale del personale trasferito ex l.r. 23/2015, ed il cui importo garantisca a tutti i dipendenti il salario accessorio del 2017 percepito dal personale regionale “storico”, al netto delle economie derivanti dal fondo dell’anno precedente.
Le parti rimandano alla specifica contrattazione di cui alla lettera lettera v) dell’art. 7, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018, le modalità con cui incentivare ulteriormente l’effettivo esercizio delle responsabilità di procedimento, anche valutando la revisione delle percentuali di cui all’art. 10 in materia di retribuzione di risultato, nonché la coerente modifica del sistema di valutazione delle prestazioni.
4) la Pre-Intesa significa pertanto che:
-il FONDO ACCESSORIO 2018 dovrà prevedere le risorse necessarie a far sì che
nessun dipendente possa avere un salario accessorio inferiore a quanto previsto nel FONDO ACCESSORIO 2017. Al ‘netto delle economie’ significa che, se tecnicamente l’Amministrazione è tenuta a non considerare nel 2018 le economie utilizzate nel 2017 (1.880.000,00), dovrà comunque considerare le economie accertate nel corso dell’anno ed al momento non quantificate.
-se verrà incentivato, previa contrattazione, l’effettivo esercizio delle responsabilità di procedimento, la modifica eventuale del sistema di valutazione delle prestazioni riguarda esclusivamente il personale di Categoria D con Posizione, e non tutto il restante personale delle categorie.
Chiariti questi presupposti, appare incomprensibile, fuorviante, menzognero e privo di fondamento, oltre che offensivo, il contenuto del comunicato sindacale del 20 novembre 2018 a firma CISL UIL UGL.
CGIL Ente Regione Piemonte - CSA Ente Regione Piemonte

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